La legge тАЬLorenzinтАЭ ( legge 8 marzo 2017 n. 24 recante тАЬDisposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonch├й in materia di responsabilit├а professionale degli esercenti le professioni sanitarieтАЭ) ha stabilito che le Societ├а Scientifiche per poter produrre Linee Guida e Raccomandazioni, devono possedere determinate caratteristiche ed entrare a far parte di un elenco di Societ├а riconosciute dal Ministero della Salute.

La SIVI – Societ├а Italiana di Videochirurgia Infantile ├и ufficialmente presente nellтАЩelenco del 6 novembre 2018.

Dal sito del Ministero della Salute:

тАЬlтАЩarticolo 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalit├а:

  • preventive
  • diagnostiche
  • terapeutiche
  • palliative
  • riabilitative e di medicina legale

si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonch├й dalle societ├а scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.

Requisiti per l’iscrizione

Il decreto ministeriale 2 agosto 2017 recante тАЬElenco delle societ├а scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dellтАЩarticolo 5 della legge 8 marzo 2017┬а n. 24тАЭ, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017, stabilisce i requisiti che le societ├а e le associazioni tecnico-scientifiche devono possedere ai fini dellтАЩiscrizione nel suddetto elenco.

Le societ├а scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che possono presentare istanza devono possedere i seguenti requisiti:

  • rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre societ├а o associazioni della stessa professione, specialit├а o disciplina;
  • rappresentativit├а di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale ├и richiesto un requisito di rappresentativit├а di almeno il 15% dei professionisti.
  • atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto da cui siano desumibili gli elementi previsti al comma 2 dellтАЩarticolo 2 del decretoтАЭ