La legge “Lorenzin” ( legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) ha stabilito che le Società Scientifiche per poter produrre Linee Guida e Raccomandazioni, devono possedere determinate caratteristiche ed entrare a far parte di un elenco di Società riconosciute dal Ministero della Salute.
La SIVI – Società Italiana di Videochirurgia Infantile è ufficialmente presente nell’elenco del 6 novembre 2018.
Dal sito del Ministero della Salute:
“l’articolo 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità:
- preventive
- diagnostiche
- terapeutiche
- palliative
- riabilitative e di medicina legale
si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.
Requisiti per l’iscrizione
Il decreto ministeriale 2 agosto 2017 recante “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24”, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017, stabilisce i requisiti che le società e le associazioni tecnico-scientifiche devono possedere ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco.
Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che possono presentare istanza devono possedere i seguenti requisiti:
- rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
- rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti.
- atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto da cui siano desumibili gli elementi previsti al comma 2 dell’articolo 2 del decreto”