La legge “Lorenzin” ( legge 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) ha stabilito che le Società Scientifiche per poter produrre Linee Guida e Raccomandazioni, devono possedere determinate caratteristiche ed entrare a far parte di un elenco di Società riconosciute dal Ministero della Salute.

La SIVI – Società Italiana di Videochirurgia Infantile è ufficialmente presente nell’elenco del 6 novembre 2018.

Dal sito del Ministero della Salute:

“l’articolo 5 prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità:

  • preventive
  • diagnostiche
  • terapeutiche
  • palliative
  • riabilitative e di medicina legale

si attengano alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute.

Requisiti per l’iscrizione

Il decreto ministeriale 2 agosto 2017 recante “Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 marzo 2017  n. 24”, pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017, stabilisce i requisiti che le società e le associazioni tecnico-scientifiche devono possedere ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco.

Le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che possono presentare istanza devono possedere i seguenti requisiti:

  • rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
  • rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti.
  • atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto da cui siano desumibili gli elementi previsti al comma 2 dell’articolo 2 del decreto”